Ai titolari di pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene corrisposto in via forfettaria un rimborso nella misura di L. 10.000 dell'onere di cui all'articolo 2 della presente legge. A tale rimborso si provvede in sede di erogazione della tredicesima mensilita'. Per l'anno 1978 il rimborso ammonta a L. 4.000.

Testo vigente dal 26 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;484~art3 · fonte su Normattiva