Art. 10 — Iscrizione dei pescatori
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L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale e' subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004
