Art. 11 — Registro delle imprese di pesca
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Presso ogni Capitaneria di porto e' istituito un registro delle imprese di pesca. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesce. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' di iscrizione, il modello del registro e la norme per la sua tenuta.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004
