Disciplina della pesca marittima

Art. 18 — Pesca subacquea

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La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. Il regolamento stabilisce le cautele e le modalita' da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art18 · fonte su Normattiva