Disciplina della pesca marittima

Art. 21 — Persone incaricate della vigilanza

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Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza silla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art21 · fonte su Normattiva