Disciplina della pesca marittima
Art. 30 — Responsabilità civile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004. Leggi il testo vigente →
L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004
