Art. 32 — Potere del Ministro per la marina mercantile
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Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012
