Disciplina della pesca marittima

Art. 5 — Commissione consultiva centrale

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Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. La Commissione e' chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art5 · fonte su Normattiva