Art. 7 — Commissioni consultive locali
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Presso ogni Capitaneria di porto e' istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima. La Commissione e' chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 9 luglio 2004
