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Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonche' chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati. Sono "mangimi semplici di origine vegetale" i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi semplici di origine animale" i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi composti" le preparazioni ottenute associando convenientemente due o piu' mangimi semplici. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i principi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali. Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati" le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o piu' integratori. Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici. Il termine "nucleo" e' riservato al mangime composto integrato concentrato. Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati. Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968
