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Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti. Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma, della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera, devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale. Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potra' prescindersi dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale purche' i prodotti siano avviati direttamente dalle Dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati. E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti. Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comunicazione della quantita' e, della qualita' dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanita' per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art10 · fonte su Normattiva