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Per la "gemma di riso" devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca. Per la "pula di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca. Per la "puletta di riso" ed il "farinaccio di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca. Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici. Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art13 · fonte su Normattiva