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Gli integratori devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebile, oltre la denominazione ed il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o importatrice, anche:

  • a)l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore;
  • b)una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di somministrazione;
  • c)la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
  • d)la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art15 · fonte su Normattiva