Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. Leggi il testo vigente →

E' vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti:

  • a)che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;
  • b)che contengano sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari. E' comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio nei quali viene effettuata la vendita, di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantita' contenute nei sacchi o imballaggi originari.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art17 · fonte su Normattiva