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La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per lo allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, e' regolata dalla presente legge. L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, e' subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanita', che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorita' sanitaria del paese d'origine della merce.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art19 · fonte su Normattiva