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Ai fini della presente legge la denominazione di "gemma di riso" e' riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso. La denominazione di "pula vergine" e' riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantita' di sostanze amidacee. La denominazione di "puletta di riso" e' riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio. La denominazione di "farinaccio" di riso e' riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa, biancastra formata, oltre che dai tegumenti piu' esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonche' da grani di riso finemente triturati. E' ammesso il commercio della pula di riso in genere, purche' i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art3 · fonte su Normattiva