Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. In caso di assoluta, urgente necessita' il prefetto puo' sospendere le attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge riferendone immediatamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che adotta i provvedimenti definitivi. Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorita' giudiziaria, per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, puo' ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art11 · fonte del testo