Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 136 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di cessazione da parte delle imprese dalle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il prefetto adotta i provvedimenti che riterra' opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione. Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. I prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei carabinieri sono tenuti ad informare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art12 · fonte del testo