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E' fatto divieto di vendere, cedere o consegnare stupefacenti a persone di eta' inferiore a 18 anni. Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art17 · fonte del testo