Art. 13
Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i piu' diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani. Copia della sentenza di condanna sara' affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.
Testo vigente dal 7 marzo 1968
