Art. 1
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La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini nonche' la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'Ufficio sanitario provinciale, sui requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 23 maggio 1998
