Art. 10
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Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo precedente, sull'involucro dei panetti puo' figurare un marchio. Le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia applicate sul prodotto sulle etichette, sugli involucri o sul materiale pubblicitario non debbono fare riferimento, neppure indiretto, al latte ed ai suoi derivati. Tutte le indicazioni diverse dalla denominazione "margarina" o "grasso idrogenato", anche se incluse nel marchio, debbono essere di dimensioni inferiori e meno appariscenti di tale denominazione.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
