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Chiunque produce a scopo di commercio, margarina e grassi idrogenati alimentari non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa di quella prescritta agli articoli 6, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi piu' gravi si applicano le due pene congiuntamente. La pena e' dell'ammenda da L. 20.000 a L. 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi piu' gravi si applica altresi' l'arresto sino a tre mesi.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art15 · fonte del testo