Art. 16
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Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 12, vende o cede a qualsiasi titolo per il consumo interno la margarina o i grassi idrogenati alimentari non corrispondenti ai requisti di cui agli articoli 8, comma primo, 10, commi secondo e terzo, e 11, comma secondo, o determinati o confezionati in ma, fiera diversa da quella prescritta agli articoli 6, 9 e 11, commi terzo e quarto, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi piu' gravi si applicano le due pene congiuntamente. La pena e' dell'ammenda da L. 20.000 a L. 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi piu' gravi si applica altresi' l'arresto sino a tre mesi. Alle pene previste nel primo comma del presente articolo soggiace altresi' chiunque importi margarina o grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
