Art. 21
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Le imprese che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini o che gestiscono depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti debbono, nel termine di giorni trenta dalla data suddetta, presentare domanda per ottenere la licenza con le modalita' di cui all'art. 2. Decorso tale termine senza che la presentazione abbia avuto luogo, si applicano, nel caso che le attivita' suddette siano continuate, le pene previste nell'art. 14, comma primo.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
