Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012. Leggi il testo vigente →

E' consentita, sino al termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione e la manipolazione della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti fissati dalla presente legge. La vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge e' consentita sino al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art22 · fonte del testo