Art. 5
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I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e al deposito, anche temporaneo e alla vendita all'ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro. Nei locali di deposito o di vendita, della margarina Ubicati fuori delle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro. E' vieta La la detenzione di margarina e di grassi congenati alimentari nei burrilici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
