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La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art1 · fonte su Normattiva