Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982. Leggi il testo vigente →
Non possono essere trasportati, venduti, posti in vendita od immessi altrimenti in commercio i prodotti di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'interno ed all'esterno, del cartellino del produttore, integro e leggibile, recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza e il vivaio di allevamento, le caratteristiche e la quantita' del materiale contenuto, lo specifico riferimento al "certificato di provenienza o di identita' clonale" che ha consentito l'immissione in commercio ed il riferimento al registro di carico e scarico. In particolare gli imballaggi o i contenitori delle sementi, sempre muniti del cartellino di cui al comma precedente, devono essere chiusi e sigillati. Il cartellino e' redatto in conformita' ad uno schema predisposto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ove trattisi di materiali forestali di propagazione provenienti da colture effettuate nei Paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del Paese in cui e' stata eseguita la riproduzione. Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrita' della chiusura. E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge. Nei vivai e nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiali forestali di propagazione, sui recipienti e sugli imballaggi, e comunque sui materiali non destinati al rimboschimento, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: "prodotto non destinato al rimboschimento". E' vietato l'impiego dei cartellini previsti nel presente articolo nella confezione di prodotti non classificabili, a norma della presente legge, tra i materiali forestali di propagazione.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982
