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E' vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identita' clonale. Al fine della dimostrazione di cui al comma precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identita' clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato. ((Detti certificati redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale)). Il rilascio dei suindicati certificati non puo' avvenire nel caso che il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcune delle disposizioni previste dalla presente legge.

Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art11 · fonte su Normattiva