Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento e' vietato detenere i materiali che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art12 · fonte su Normattiva