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Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento e' vietato detenere i materiali che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
