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Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano la esportazione e l'importazione delle merci e salva altresi' l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1 e' subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o di identita' clonale previsti dal precedente articolo 11, comma secondo. L'importazione e' subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di origine, da quale risulti inoltre, per le piante, la localizzazione de vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1) e 2) della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966 del Consiglio della C.E.E. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, previa autorizzazione emanata dalla commissione della C.E.E. ai sensi dell'articolo 15 della citata direttiva comunitaria, puo' consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale forestale di propagazione di una o piu' specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente articolo 10 terzo comma, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti. I materiali forestali di propagazione aventi i requisiti previsti dalla presente legge e prodotti nei Paesi della C.E.E. possono circolare liberamente nel territorio nazionale. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, in conformita' all'articolo 13 della citata direttiva comunitaria, puo' vietare la circolazione di determinati materiali forestali di propagazione inadatti al rimboschimento nel territorio nazionale.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
