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Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato A della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo articolo 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento od alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana, e per le foreste. Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16. I boschi gia' iscritti nel Libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel Libro istituito ai sensi del precedente primo comma.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
