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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa e' composta:
- a)dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;
- b)dal vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- c)dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;
- d)dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
- e)da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1969;
- f)da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle Regioni;
- g)da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro, per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dalla Associazione nazionale dei produttori. Per ciascuno dei componenti sara' nominato un supplente. Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine" della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
