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L'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme dei boschi ed arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 15, e' promossa dal proprietario, con domanda da inviare al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o d'ufficio da quest'ultimo. La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua l'istruttoria di cui al successivo articolo 18, ai fini della emanazione del decreto di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme. Al decreto di iscrizione e' allegato il disciplinare di gestione del bosco, ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme. Il disciplinare puo' derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al piano economico previsto dall'articolo 130 del decreto citato, ed e' parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale, ferme restando le disposizioni degli articoli 24 e 26 del su richiamato regio decreto-legge n. 3267 del 1923. Su richiesta della commissione di cui al precedente articolo 16, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potra' acquisire i boschi, ed eventualmente le zone ad essi circostanti, che dalla commissione medesima siano stati dichiarati idonei alla iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme o che siano in esso gia' iscritti. L'acquisizione di cui al comma precedente avverra' secondo le norme, i criteri e le procedure stabiliti negli articoli 111 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
