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L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 15, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo e dell'Ispettorato od ufficio regionale delle foreste competente per territorio, che provvedono alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disciplinare di gestione, di cui all'articolo precedente. Per determinate specie od in particolari casi il compito puo' essere affidato ad altri istituti di ricerca forestale. Analoga procedura viene seguita per la revoca dell'iscrizione. La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente articolo 14, secondo comma, il proprietario che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonche' le norme contenute nel disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni. Trascorso il periodo di cinque anni dalla iscrizione, questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o di modifica di iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, non oltre i novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio. La rinnovazione dell'iscrizione e' altresi' esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art18 · fonte su Normattiva