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Salva l'osservanza delle vigenti norme in materia forestale e' delle particolari disposizioni stabilite nel disciplinare di cui all'art. 17, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti, sono disciplinate dalle seguenti norme:
- a)in ciascuna annata silvana la quantita' delle sementi da raccogliere non puo' eccedere il 70 per cento della produzione;
- b)le operazioni di raccolta devono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, emanato su conforme parere della commissione di cui al precedente, articolo 16;
- c)il proprietario, o chi da lui debitamente autorizzato per iscritto, che provvede alla raccolta, deve comunicare, per mezzo di lettera raccomandata al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, la quantita' delle sementi e degli altri prodotti che intenda raccogliere, indicandone inoltre preventivamente la destinazione (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione alla raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche. Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;
- d)le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal luogo di raccolta solo se munite di bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio e non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal precedente articolo 11, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;
- e)nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento colturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformita' alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 17;
- f)la raccolta di seme puo' essere effettuata anche dal personale del Corpo forestale dello Stato e della Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalita', in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
