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Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i doni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente articolo 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei doni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Le iscrizioni nel Registro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al precedente articolo 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
