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Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai doni iscritti nel Registro nazionale cloni forestali non puo' essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato incaricato dei controlli abbia rilasciato la relativa autorizzazione. Tale autorizzazione dovra' essere rilasciata non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale di moltiplicazione.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art22 · fonte su Normattiva