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Nel Registro dei doni forestali di cui al precedente articolo 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalita' stabilite con decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, emanato da Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto' del Presidente della Repubblica 1 agosto 1969. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite modalita' particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo 11, il cartellino previsto dal precedente articolo 10, nonche' la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo articolo 24, terzo comma. Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo seguente e' effettuato dalla commissione nazionale per il pioppo, di cui al primo comma, a mezzo di tecnici specializzati.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art23 · fonte su Normattiva