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Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'immissione in commercio, e' demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle - dogane e delle imposte indirette. Il personale addetto alle funzioni di controllo di cui al comma precedente, ha facolta', ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci. Di ciascuna verifica e' redatto verbale, di cui una copia e' trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste ed una copia all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente articolo 11. Per l'accertamento delle violazioni della presente legge il personale, di cui al secondo comma, ha anche la facolta' di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli. La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni nei magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli altri organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
