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Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare la consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste previsto dal precedente articolo 4. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila nel caso di violazione delle norme relative al trasporto delle sementi ed alla rimozione dei doni di cui ai precedenti articoli 20, lettera d) e 22, primo comma, e da lire 10 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 20.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art25 · fonte su Normattiva