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Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta dal prefetto la sospensione o la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2. Contro il provvedimento medesimo e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al precedente articolo 16. In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento e' soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione. Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

  • a)la confisca del materiale forestale sequestrato;
  • b)che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;
  • c)che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;
  • d)che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art29 · fonte su Normattiva