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Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 16.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art3 · fonte del testo