Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione gia' esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi al commercio, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2. L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art30 · fonte su Normattiva