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Per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione della disciplina da questa prevista e' prorogata rispettivamente di due e quattro anni. A tal fine gli interessati, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono denunciare al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte anteriormente alla data medesima.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art31 · fonte su Normattiva