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Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 2 e 16 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'articolo 19, primo comma, della presente legge, saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 1706, 1721 e 1725 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973 e corrispondenti degli anni successivi.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art32 · fonte su Normattiva