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I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1, sono obbligati a comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004
