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((Ai fini della presente legge si intende per arboreto da seme: la piantagione di cloni e di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare detta impollinazione, e gestita nel modo piu' idoneo a produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004
