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((Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato C, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art7ter · fonte su Normattiva