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((Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato C, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004
